Si tratta della Sentenza n. 759, pronunciata il 26 ottobre scorso dalla sede di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che ribadisce l’illegittimità di costituire classi con un numero di alunni superiore ai venti, in presenza di uno studente con grave disabilità o di due alunni con disabilità lieve. Questo tipo di classi, dunque, va sdoppiato, in quanto solo gruppi di alunni non numerosi possono garantire la presa in carico del progetto di inclusione da parte di tutti i docenti curricolari, senza che ciò venga delegato al solo docente di sostegno.

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