L'utilizzo didascalico dei punti
viene utilizzato in modo da non lasciare dubbi nel
lettore:
- la scuola rappresenta per ogni bambino disabile
una esperienza irripetibile di inclusione;
- la scuola deve porre in essere le condizioni
perché l'inclusione si realizzi e, nel giudizio di
"tutti a scuola", questo oggi NON accade;
- gli alunni disabili con diagnosi di gravità
rappresentano oltre il 75% dei 188.000 alunni
disabili complessivi;
- gli insegnanti di sostegno rappresentano, in
classi numerose e con più alunni disabili, purtroppo
l'unico argine alla esclusione per l'alunno
disabile;
- la formazione degli insegnanti curricolari e,
spesso, anche di quelli di sostegno è lacunosa ed
approssimativa;
- la continuità didattica appare un passatempo
lessicale per governo/i e sindacato/i;
Queste semplici considerazioni hanno mosso oltre sei
anni fa i genitori della associazione che mi onoro di
presiedere a chiedere con grande determinazione alla
POLITICA, non ai tribunali, di occuparsi della scuola
dell'integrazione.
Singolare è, nel nostro giudizio, che la Corte
Costituzionale, si sia occupata del problema e non chi,
ministri, sindacati ed associazioni di disabili che
"siedono" ad autorevoli tavoli istituzionali no.
Le nostre lotte, il termine non appaia desueto o
anacronistico, proseguono e proseguiranno finché una
mamma o un papà di un alunno disabile ci chiederanno di
rappresentare il loro bisogno di una scuola di qualità.
La nostra rara frequentazione dei Palazzi di viale
Trastevere (ministero dell'istruzione) ci ha indotto a
non redigere comunicati pieni di "luci ed ombre",
minacciare precipitose fughe dai tavoli o manifestazioni
varie. La nostra esperienza di questi anni ci induce a
chiamare per nome le ingiustizie come il bambino che
vede il sovrano svestito ed urla: "il re è nudo!".
Abbiamo la sfortuna di considerare ogni giorno che passa
come una sconfitta per i nostri bambini e come una
occasione perduta, non tolleriamo quanti spostano le
soluzioni dei problemi ad incontri ed anni scolastici
successivi (classi numerose, più bambini per classe,
ecc. ecc.). Sappiamo, questi anni ce lo hanno
insegnato, che questa strategia (ma è tale ?) non
produce alcun miglioramento.
In tale contesto spesso solo il ricorso ai giudici
rappresenta una garanzia di qualità (???) per il tempo
scuola di un alunno disabile. Anche da questo punto di
vista riteniamo come associazione di avere svolto un
compito che forse andava svolto da altre ben più
organizzate associazioni e/o federazioni e da tempo.
Di seguito riportiamo l'analisi che il responsabile
dello studio legale di tutti a scuola, avvocato Simona
Marotta, ha redatto con l'intento esclusivo di
rafforzare la tutela dei diritti di tutti gli alunni
disabili della scuola pubblica italiana.
Nota tecnica a cura dell'avvocato Simona Marotta.
Il diritto all’integrazione scolastica è sempre stato
considerato dalla magistratura (ordinaria e
amministrativa), anche prima dell’intervento della Corte
Costituzionale (sent. n. 80/2010), un diritto
soggettivo pieno non suscettibile di affievolimento
neanche di fronte all’esigenza dello Stato di far
quadrare il bilancio.
Trattandosi di diritto soggettivo i ricorsi in
passato si proponevano innanzi al giudice ordinario che
è il giudice naturale a conoscere le controversie
relative alla violazione dei diritti soggettivi (art.25
Cost.).
Il G.O. riconosceva la natura soggettiva del diritto
fatto valere in giudizio, accertava il danno di natura
non patrimoniale (danno esistenziale) e per l’effetto
condannava la P.A. a risarcirlo.
Successivamente la Corte di Cassazione a Sez. Un, (cfr
sent. n. 1144/07, n.7103/09) ha stabilito il difetto di
giurisdizione del G.O. rientrando la controversia
relativa alla lesione del diritto all’integrazione
scolastica nell’ambito della giurisdizione esclusiva
del Giudice amministrativo.
Nel corso di questi tre anni il G.A. si è andato piano
piano ad uniformare alle decisioni del G.O.. Infatti:
- ha sempre riconosciuto la natura di diritto
soggettivo pieno alla situazione fatta valere in
giudizio dai ricorrenti (i ricorsi si vincevano
anche prima dell’intervento della sentenza della
Corte Costituzionale);
- la più recente decisione del Tar Campania
depositata il 28 ottobre 2010 (ordinanza n.5490)
ha condannato la P.A. a corrispondere le spese della
sola fase cautelare (il merito non è ancora né stato
fissato né discusso);
- l’opportunità di chiedere il risarcimento del
danno non patrimoniale è una valutazione
strettamente ed esclusivamente collegata
all’evolversi non solo della giurisprudenza
italiana (es. il Tar Puglia ha riconosciuto
il danno ma ha compensato le spese; è entrato in
vigore a partire dal 16 settembre 2010 il nuovo
codice amministrativo) ma anche di quella
europea (infatti la Corte di Strasburgo riconosce il
danno non patrimoniale tutte le volte in cui viene
leso un diritto inviolabile della persona). La
stessa sentenza della Corte di Cassazione a sez.un.
n. 26972/08 ha sancito il principio che in caso di
contrasto tra la giurisprudenza italiana e quella
europea debba prevalere la seconda.
Solo per completezza argomentativa si fa presente che
a tutt’oggi i ricorrenti chiedono ed ottengono
l’accertamento del diritto ad avere un sostegno adeguato
alla patologia anche per gli anni successivi.
Da una lettura attenta della motivazione delle numerose
sentenze (cfr. sent. 16879/2010) si evince in modo
chiaro ed inequivoco l’accertamento del diritto del
minore all’assegnazione di un numero di ore di sostegno
adeguato alla sua patologia per gli anni futuri
previa ricognizione del fabbisogno necessario in sede di
PEI.
La valutazione di adeguatezza è rimessa all’equipe
multidisciplinare che, in sede di PEI, deve indicare le
figure professionali che devono supportare il minore con
l’indicazione del numero di ore.
Accertato il diritto del minore ad avere un sostegno
scolastico adeguato alla sua patologia, anche per gli
anni successivi la P.A., anno per anno dovrà redigere il
PEI, quantificare le ore di sostegno ritenute adeguate
al minore ed assegnarle allo stesso.
Il Tar in nessun provvedimento ha vincolato tale
valutazione di adeguatezza alla cattedra di sostegno
così come erroneamente dichiarato dall’avvocato
Salvatore Nocera.
Antonio Nocchetti e Simona Marotta
Associazione tutti a scuola onlus